giovedì 15 dicembre 2011

Risoluzione sulla Pizzarotti

RISOLUZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE
Oggetto: Condanna morale e politica della Pizzarotti & C. S.p.A. per motivi etici ed umanitari
Premesso che
- il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) all’Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l’esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”;
- Lo Statuto del Comune di Rho Art. 1 comma 3 riconosce “quali valori essenziali riguardo alla persona il rispetto della vita, l’intangibilità della dignità umana, i diritti della persona e della famiglia sanciti dalla costituzione repubblicana e dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”;
- Fondazione Fiera-Milano ha in passato stipulato contratti con Pizzarotti & C. S.p.A., con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni, 1, codice fiscale 01755470158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 23124 per la realizzazione del Nuovo Polo Fieristico sul territorio del Comune di Rho;
- il Comune di Rho potrebbe in futuro stipulare contratti con la stessa società;
Considerato che
- Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir – Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv – Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea; (Allegato 2)
- la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come “risorsa fondamentale per la sussistenza” delle comunità; (Allegato 1)
- non vi era alcuna necessità di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno alternativo, all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto nel progetto iniziale;
- i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;
- la costruzione della linea ferrroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
- la linea ferroviaria A1 è in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta “alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;
- le attività quali quelle poste in essere dalla Pizzarotti sono un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all’Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove «crimini di guerra» include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949″ tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”.
- Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria A1, che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi costituisce a tutti gli effetti un crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell’esercizio della propria attività professionale, in modo da giustificare l’esclusione da gare d’appalto di lavori pubblici;
ESPRIME
condanna morale e politica nei confronti di Pizzarotti & C. S.p.A. per la partecipazione ai lavori per la costruzione della A1 Gerusalemme - Tel Aviv;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1. a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa risoluzione, al fine di persuadere la stessa a ritirarsi dalla partecipazione stessa;
2. a comunicare per conoscenza al Comune ed alla Provincia di Milano, alla Regione Lombardia, ai comuni aderenti al Patto del Nord-Ovest il contenuto di questa risoluzione.
Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia Libertà

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